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Regolamento per l’esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico.

Il Regolamento, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 47 del 21.04.2022 disciplina l’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di sede delle attività economiche in sede fissa presenti all’interno del perimetro del centro storico.

Il Regolamento disciplina, per finalità di tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, gli aspetti di compatibilità relativi all’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di sede delle attività economiche in sede fissa presenti all’interno del perimetro del centro storico come definito nella strumentazione urbanistica vigente.

Il Regolamento in questione, composto da 12 articoli disciplina alcune attività che sono inibite all’apertura nel Centro Storico di Parma quali:

-          Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria (codice 47.77.00) limitatamente alle attività di compro-oro esercitate in forma prevalente;

-          Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari (codice 47.78.50);

-          Commercio all'ingrosso non specializzato (codice 46.90.00);

-          Commercio al dettaglio di - sexy shop (codice 47.78.94);

-          Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (codice 47.91.10) limitatamente alle attività esercitate in forma esclusiva svolte in spazi posti ai piani terra degli edifici e con vetrine fronte strada;

-          Commercio al dettaglio di bevande (codice 47.25.00) effettuato per mezzo di distributori automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture di cui al punto 1.11.3 della Sezione 1, rigo n. 44 della Tabella A allegata al D.lgs. 222/2016;

-          Commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici (codice 47.99.20) di cui al punto 1.11.2 della Sezione 1, rigo n. 41 della Tabella A allegata al D.lgs. 222/2016;

-          Posto telefonico pubblico ed Internet Point (codice 61.90.20);

-          Servizi di trasferimento di denaro - money transfer (codice 66.19.50);

-          Attività dei call center (codice 82.20.00);

-          Servizi di centri per il benessere fisico (codice 96.04.10) limitatamente alle professioni di cui alla L. 4 del 14 gennaio 2013;

-          Altre lavanderie, tintorie (codice 96.01.20) limitatamente a quelle esclusivamente automatiche;

-          Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari (codice 47.19.90).

 

Altre attività come

1.      Commercio al dettaglio di bevande (codice 47.25.00);

2.      Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (codice 47.11.40);

  Per le nuove aperture, i trasferimenti e i subingressi, per poter aprire dovranno presentare opportuno progetto d’impresa in grado di attestare il possesso delle seguenti condizioni di sostenibilità:

-             Qualità del prodotto e/o del servizio offerto (ad esempio certificando: la qualità delle materie prime utilizzate nelle lavorazioni; l’utilizzo di materie prime naturali; l’offerta orientata prevalentemente al prodotto Made in Italy, l’attenzione al tema del riciclo e al contenimento dei rifiuti prodotti e/o degli imballaggi, la presenza di iniziative per la riduzione degli sprechi alimentari; limitazioni alla vendita di superalcolici) attraverso autocertificazione o atto unilaterale d’obbligo;

-             Presenza degli elementi in grado di garantire il soddisfacimento delle regole di decoro urbano di cui al precedente art. 5 attraverso autocertificazione o atto unilaterale d’obbligo.

-             Per le attività di Commercio al dettaglio di bevande (codice 47.25.00) i prodotti venduti devono essere tipici della cultura locale e regionale italiana, oppure contraddistinti dai marchi DOC, DOCG e IGT, o riconoscimenti equivalenti rilasciati dalle autorità europee (DOP, IGP, STG, etc.) o di altre nazioni (per es. AOC e AOP francesi, D.O.CA. e D.O. spagnoli, WO sudafricano, etc.).

-             Per le sole attività di Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (codice 47.11.40), la Superficie di Vendita deve essere pari almeno a 40 mq.

-             Per i Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (codice 47.11.40) la Superficie di Vendita deve essere organizzata funzionalmente in modo che siano poste in vendita almeno 3 differenti tipologie merceologiche tra le seguenti: pasta fresca, prodotti da forno; frutta fresca; verdura fresca; gastronomia; latte e derivati; carne; pesce.

 Il regolamento ha una durata, in via sperimentale di 9 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 3.

PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL TERRITORIO DEL CENTRO STORICO